I marchi di qualità alimentare sono stati creati dall’Unione Europea a partire dagli anni ’90 con l’obiettivo di definire disciplinari di produzione, origine e proprietà dei prodotti agroalimentari.
Mediante i Regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92, l’Unione Europea ha adottato un quadro giuridico relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
All’inizio del nuovo millennio con i nuovi regolamenti CEE n. 510/20064 e n. 509/2006 è stato semplificato l’iter di registrazione dei marchi e ha introdotto maggiori garanzie al consumatore attraverso una più ampia visibilità dell’etichettatura e l’uso dei simboli comunitari.
Nell’iter di riconoscimento dei marchi di qualità sono coinvolti diversi attori, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che interagisce con le Amministrazioni locali ed europee alle filiere di produzione delle Denominazioni.
Una volta ottenuta la denominazione, spetterà a specifici Enti di Tutela, autonomi e indipendenti dai produttori, il compito di assicurare il controllo e il rispetto dei regolamenti disciplinati dall’Unione Europea.
La procedura per l’attribuzione del marchio è la seguente:
- le associazioni di produttori presentano una domanda di attribuzione del marchio all’autorità competente di uno Stato membro;
- lo Stato membro esprime un parere favorevole e trasmette la domanda alla Commissione europea, allegando un disciplinare di produzione;
- la Commissione europea attribuisce il marchio e lo Stato membro individua gli organismi di controllo;
- i produttori che appongono il marchio devono attenersi alle regole stabilite dal disciplinare e sono soggetti ai controlli degli enti preposti.
I marchi di qualità regolamentati sono validi in tutto il territorio europeo.
I prodotti agricoli e alimentari protetti hanno caratteristiche uniche, derivanti dall’ambiente geografico in cui sono ottenuti.
Le denominazioni protette, chiamate DOP, IGP, STG, sono strumenti di garanzia per il consumatore, di opportunità di tutela per i produttori e di sviluppo per l’economia rurale.
Il consumatore non è solo più attento alla convenienza, ma soprattutto alla qualità di ciò che mangia ponendo attenzione sull’origine territoriale dei prodotti.
Inoltre molti alimenti italiani sono soggetti alla contraffazione e per tutelare i produttori il regolamento (CE) n. 510/2006 vieta:
- qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione al fine di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti (articolo 13).
Infine tra gli aspetti positivi dei marchi di qualità alimentari bisogna tenere in considerazione l’effetto trainante di essi su tutti gli altri prodotti agricoli e quello promozionale sulle attività turistiche del territorio.
I marchi di qualità DOP, IGP, STG, DOC e DOCG
L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari che detengono i marchi di qualità.
Analizziamo nel dettaglio le varie sigle secondo i Regolamenti dell’Unione Europea.
- La Denominazione di Origine Protetta, meglio nota con l’acronimo DOP, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione Europea a un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
- L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) viene attribuita a quei prodotti (agricoli o alimentari) per i quali una particolare qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipendono dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un territorio specifico. Quindi, per ottenere il marchio, almeno una delle fasi di produzione deve essere effettuata nella zona in questione.
- La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è un marchio di origine dei prodotti agricoli e alimentari che abbiano una produzione o composizione specifica (cioè differente da altri prodotti simili) e tradizionale (cioè esistente da almeno vent’anni), anche se non vengono prodotti necessariamente solo in tale zona. Contrariamente ai DOP e IGP, il marchio STG garantisce solo la ricetta tipica o il metodo di produzione tradizionale di un determinato prodotto, ma senza un vincolo di appartenenza territoriale. Di conseguenza il prodotto STG può essere preparato in un qualsiasi paese dell’Unione Europea, a patto che la produzione rispetti il relativo disciplinare e sia certificata da un organismo di controllo accreditato. Inoltre, nel caso in cui la tecnica di produzione sia differente dal disciplinare protetto, il prodotto può comunque essere commercializzato con identica denominazione, senza poter tuttavia inserire sull’etichettatura il logo STG e la menzione comunitaria. I prodotti italiani con marchio STG sono quattro: mozzarella, pizza napoletana, amatriciana tradizionale e vincisgrassi alla maceratese.
- La Denominazione di Origine Controllata (DOC) è una sigla, istituita dal decreto legge n.930 del 12 luglio 1963, che indica gli aspetti determinanti nella produzione di un vino che riporta il famoso marchio, come: la zona di produzione, la tipologia di vitigno, i metodi di coltura utilizzato, i metodi di vinificazione, la concentrazione alcolica, la produttività per ettaro e le caratteristiche organolettiche.
- Anche la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) è stata istituita con il decreto legge del 1963, ma è stata effettivamente utilizzata dagli anni Ottanta. Questo marchio è stato creato per garantire al consumatore la qualità e la provenienza d’origine dei vini in Italia, in particolare quelli di maggior pregio e provenienti da territori ben specifici, dove i viticoltori devono seguire un preciso disciplinare per ottenere un vino degno di ottenere la denominazione d’origine.
La procedura per il riconoscimento delle denominazioni è profondamente cambiata dal 2010 in seguito all’attuazione della nuova normativa europea, che ha inserito ufficialmente le denominazioni DOC e DOCG nella sigla DOP.
I prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)
I Prodotti Agroalimentari Tradizionali italiani sono prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.
I PAT vengono istituiti ai sensi dell’ art. 8, comma 1 del D.lgs n.173 del 1998, il quale sancisce l’importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico e introduce la nozione di prodotto tradizionale quale tipologia di prodotto destinato alla dieta umana e strettamente condizionato da fattori come la tradizione, il territorio, le materie prime e le tecniche di produzione.
Il requisito per essere riconosciuti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali è quello di essere ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Comune a livello nazionale, è la suddivisione dei prodotti agroalimentari tradizionali nei seguenti settori:
- Bevande analcoliche, distillati e liquori
- Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni
- Condimenti
- Formaggi
- Grassi (burro, margarina e oli)
- Paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria
- Piatti composti
La legislazione inerente i Prodotti Agroalimentari Tradizionali non deve essere confusa con quella inerente la tutela delle varie specialità gastronomiche che rientrano sotto le produzioni DOP e IGP.
L’aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali è annuale e il relativo decreto è rilasciato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di marzo di ogni anno.
Di seguito presentiamo l’elenco di alcuni Prodotti Agroalimentari Tradizionali divisi per regione.
- Abruzzo: Ventricina vastese, Arrosticini, Porchetta abruzzese, Pecorino di Farindola, Maccheroni alla chitarra, Pane nobile di Guardiagrele, Fiadoni, Parrozzo, Confetti di Sulmona, Peperone rosso di Altino, Bocconotto di Castelfrentano, Ferratelle;
- Basilicata: Soppressata, Caciocavallo, Strozzata, Patata rossa del Pollino, Biscotti a otto di Latronico;
- Calabria: Liquore di bergamotto, ‘Nduja, Soppressata, Nacatole, Tartufo di Pizzo, Rosamarina;
- Campania: Burrata di bufala, Caciotta di capra dei Monti Lattari, Broccolo di Paternopoli, Cicoria verde di Napoli, Mufletto di Caposele, Liquore di mandarino dei Campi Flegrei;
- Emilia-Romagna: Castagna di Granaglione, Pancetta canusina, Africanetti, Biscione reggiano, Cappelletti, Fave dei morti, Albicocca Val Santerno di Imola;
- Friuli-Venezia Giulia: Musetto, Pitina, Frico, Aglio di Resia, Rosa di Gorizia, Gubana, Strucchi, Formaggio Fagagna, Prosciutto crudo di San Daniele;
- Lazio: Guanciale amatriciano, Porchetta di Ariccia, Tordo matto di zagarolo, Cacio di Genazzano, Broccoletto di Anguillare, Carciofi di Tarquinia, Tiella di Gaeta;
- Liguria: Robiola della Val Bormida, Sarasso, Carciofo spinoso di Albenga, Chinotto di Savona, Amaretti di Sassello, Baci di Alassio, Corsetti del Levante ligure;
- Lombardia: Borzat, Cuz, Luganega, Bagòss, Granone lodigiano, Asparago di Mezzago, Mostarda di Cremona, Panettone di Milano;
- Marche: Gobbo di Trodica, Salame di Fabriano, Crescia, Salamora di Belvedere, Pera Angelica, Marmellata di cotogne e radici di cicoria;
- Molise: Soppressata del Molise, Treccia di Santa Croce di Magliano, Caciocavallo di Agnone, Cipolla di Isernia, Caragnoli;
- Piemonte: Bicerin, Coniglio grigio di Carmagnola, Chiocciole di Borgo San Dalmazzo, Salsiccia di Bra, Robiola di Bossolasco, Mele di Cavour, Porro di Cervere, Gianduiotto, Rabatòn;
- Puglia: Capocollo di Martina Franca, Pallone di Gravina, Carosello di Manduria, Uva da tavola, Pane di Laterza, Pasticciotto, Sceblasti;
- Sardegna: Porcheddu, Pirikitos, Culurgiones, Fregola, Malloreddus, Pane carasau, Sebadas, Casu Frazigu, Greviera di Ozieri, Capperi e Capperoni di Selargius;
- Sicilia: Belicino, Provola dei Monti Sicani, Arancia biondo di Scillato, Cipolla di Giarratana, Cassata siciliana, Giurgiulena, Nucatoli, Panelle;
- Toscana: Agnello di Zeri, Bardiccio, Il grande vecchio di Montefollonico, Fagiolo di Zeri, Berlingozzo, Cialde di Montecatini, Pici, Zuccherini del Mugello;
- Trentino- Alto Adige: Formaggio di capra di Lagundo, Graukäse, Krapfen, Canederli, Strudel, Carne salada del Trentino, Probusto, Zelten, Tosèla;
- Umbria: Torta al testo, Pecorino di Norcia, Cipolla di Cannara, Anguilla del Trasimeno, Patata rossa di Colfiorito, Sedano nero di Trevi;
- Valle d’Aosta: Motsetta, Prosciutto alla brace di Saint-Oyen, Toma di Gressoney, Salignon, Teteun, Flantse, Pan ner, Renetta della Valle d’Aosta;
- Veneto: Ciccioli della Val Leogra, Gallina padovana, Formaggio Cesio, Formaggio Morlacco, Bisi de Lumignan, Broccolo di Custoza, Culati di valdagno, Carfogn, Pandoli di Schio, Pandoro di Verona, Torta fregolotta.